Art. 7.
(Registrazione dei prodotti fitosanitari).

      1. Chi intende richiedere la registrazione come prodotti fitosanitari dei prodotti di cui all'articolo 1 deve presentare domanda al Ministero della salute.
      2. La produzione, la commercializzazione del prodotto e la sua registrazione come prodotto fitosanitario sono autorizzati con decreto del Ministro della salute, previo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia.
      3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere subordinata a limiti e condizioni di impiego del prodotto e deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni.
      4. I soggetti che intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione alla produzione e alla commercializzazione di un determinato prodotto fitosanitario devono presentare una nuova domanda almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.
      5. Il rinnovo dell'autorizzazione avviene con decreto del Ministro della salute, con le medesime modalità di cui al comma 2.
      6. Al fine del rilascio o del rinnovo della autorizzazione, il Ministro della salute può richiedere all'impresa interessata l'invio di campioni dei prodotti fitosanitari o prodotti assimiliati da sottoporre a controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità, nonché ulteriori prove di efficacia e fitotossicità da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali.

 

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      7. Non possono essere in ogni caso registrati prodotti fitosanitari per i quali non sia sufficientemente provata l'assenza di genotossicità o per i quali sussista il sospetto di mutagenesi, teratogenesi o cancerogenesi.
      8. Ogni domanda di registrazione o di rinnovo dell'autorizzazione alla produzione di un prodotto fitosanitario o prodotto assimilato, è soggetta alla tassa di concessione di cui all'articolo 33.